Descrizione
Descrizione
L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione ai seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente.
Entro ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto all'Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a presentare domanda.
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
- assistere il presidente di seggio
- firmare le schede elettorali della sezione prima dell'apertura della votazione
- identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
- riportare nella lista degli elettori il numero del documento d'identità e sull'apposito registro il numero della tessera elettorale del votante
- certificare che l'elettore abbia votato apponendo il timbro di sezione e la data sulla tessera elettorale
- redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
La domanda di iscrizione all'albo:
- è volontaria
- è gratuita
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti fino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
A chi è rivolto
Possono iscriversi all'albo degli scrutatori, gli elettori che:
- sono cittadini italiani
- sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cremona
- hanno assolto agli obblighi scolastici.
Esclusione dall'Albo
Sono esclusi:
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- coloro che hanno superato i 70 anni d'età.
Sono cancellati d'ufficio dall'Albo coloro che:
- sono stati chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e non si sono presentati senza giustificato motivo
- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2 e 3.